Tra le novità importanti riguardanti il riconoscimento professionale è da segnalare una sentenza riguardante  la situazione accaduta alcuni mesi fa quando alcuni osteopati catanesi hanno visto i loro studi chiusi a seguito della diffida della locale A.S.P. a svolgere l’attività di osteopata, ravvisando la violazione dell’art. 348 del Codice Penale, a causa del mancato possesso di laurea in medicina e chirurgia e successiva abilitazione o della laurea abilitante in fisioterapia.

La sentenza è positiva per gli osteopati. Di seguito uno stralcio :

Il TAR comincia le sue considerazioni evidenziando la sacralità del lavoro dell’Osteopata, tutelato dalla Costituzione negli articoli 35 (La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni) e 41 (L’iniziativa economica privata è libera). Posso fare l’osteopata perché è la Costituzione a permetterlo e a garantirlo.

E, inoltre, sottolinea che l’ASP di Catania, nella sua diffida, sta violando e applicando erroneamente l’articolo 7 della legge 3 del 2018 – l’ormai famosa legge Lorenzin – nonché la legge 4 del 2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato in quanto meritevole di accoglimento il primo mezzo di gravame, avente carattere assorbente rispetto ai successivi, con il quale si censura, in particolare, la violazione degli artt. 35, comma 1, e 41 della Costituzione (nonché la violazione ed erronea applicazione dell’art. 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3; la violazione ed erronea applicazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia).

 

Di seguito il link dove reperire l’articolo

  www.aiso-associazionescuoleosteopatia.it/2021/10/10/tar-catania-una-sentenza-fondamentale-per-gli-osteopati-di-alfonso-causi/